Decreto Balduzzi, obbligo Defibrillatore per gli impianti sportvi

Aspetti Normativi

Complici, probabilmente i recenti tristi casi di cronaca, relativi alla morte in campo di giovani atleti (si pensi, ad esempio, al decesso del pallavolista Bovolenta e del calciatore Morosini), il legislatore è intervenuto a regolare alcuni aspetti dell’attività sportiva, nell’intento di garantire una maggior tutela agli atleti.

Il c.d. Decreto Balduzzi, approvato definitivamente dal Parlamento, regolamenta (art. 7 comma 11) tra l’altro, le certificazioni mediche obbligatorie per le attività sportive e l’utilizzo dei defibrillatori, enunciando che: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al turismo e allo sport, dispone la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita”.
Ottenuta anche la fiducia del Senato, il Decreto Balduzzi è divenuto Legge mantenendo presso che invariato il testo proposto dal Ministro, specie in merito ai provvedimenti previsti per la dotazione di defibrillatori a tutte le società sportive.

LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Se una persona muore di attacco cardiaco e non è presente il defibrillatore oppure manca la persona formata a utilizzarlo, il gestore dell’impianto è l’unico responsabile e rischia una condanna sia civile sia penale per omicidio colposo.

Quello che i gestori non comprendono – spiega l’avvocato Martinelli recentemente intervistato da Sport Industry –  è che, se dovesse succedere qualcosa, rischiano anche adesso una condanna, a prescindere dal fatto che ci si trovi in una fase di transizione della norma.

Si continua a rimandare, pensando di avere ancora tempo davanti e forse sperando in una successiva proroga dei tempi. La verità, che il mondo sportivo fatica a comprendere, è che la presenza del defibrillatore non deve essere vista come un problema, ma come un’opportunità per salvare delle vite.

Tra gli impegni della società che ha in gestione l’impianto c’è anche la dislocazione nell’impianto sportivo di cartelli informativi, che indichino chiaramente la collocazione del defibrillatore, la stampa di opuscoli o la creazione di materiale video, sempre al fine di informare tutti coloro che lavorano e che frequentano l’impianto circa la presenza e la posizione esatta del defibrillatore.

Oltre a questo, il gestore ha l’obbligo di informare il 118 della posizione del defibrillatore e di comunicare i nomi delle persone formate al suo utilizzo. Infine deve essere identificato un referente che si accerti, a intervalli regolari, dello stato del defibrillatore.

Negli impianti “condivisi” da più società sportive, queste ultime possono aggregarsi e comprare il defibrillatore insieme, condividendo anche l’investimento sulla formazione, ma ovviamente nel momento in cui l’impianto passa in gestione a nuove società, il defibrillatore resta di proprietà della struttura. Così come se è una singola società di gestione ad acquistarlo, resta di proprietà della società stessa.

LA MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE

Per quanto concerne la manutenzione del dispositivo – importantissima poiché il suo mancato funzionamento vanificherebbe tutto – innanzitutto la batteria deve essere sempre ben funzionante e il referente addestrato all’utilizzo deve premurarsi di controllarne, ciclicamente, lo stato e tenerne nota.
È altrettanto importante sapere che le piastre hanno una data di scadenza che va osservata scrupolosamente. Dopo tale termine, infatti, si altera la conducibilità delle stesse e il gel adesivo tende ad aderire meno al corpo, vanificando l’efficacia dello strumento.